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D.L. 29/03/2004 n. 79

Art. 2. Interventi urgenti per la messa in sicurezza

1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede, nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima Legge n. 225 del 1992, di uno o più Commissari delegati, di comprovata professionalità tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo T.C.D.L. 29-03-2004 N. 79 – Sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali. e che possono avvalersi anche dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui all'articolo 43, comma 2ter, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le determinazioni commissariali sono adottate previa acquisizione del motivato parere tecnico vincolante del Registro italiano dighe.

2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che l'ente Registro italiano dighe può stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a Euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a Euro 785.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della Legge 1 agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di alta sorveglianza di cui all'articolo 3.

4. All'articolo 43, comma 2-ter, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: «livello sovraregionale» sono inserite le seguenti: «non più di».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 5, commi 2 e 4 della Legge 24 febbraio 1999, n. 225, recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992, è il seguente: «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza).

1. Omissis.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Omissis.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente

articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. - 6. Omissis.».

-Il testo dell'art. 43, comma 2-ter del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, S.O. n. 163, come modificato dalla Legge qui pubblicata è il seguente: «2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non più dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato Decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di servizio. ».

-Il testo dell'art. 13 della citata Legge 1 agosto 2002, n. 166, è il seguente: «Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture).

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonchè per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e T.C.D.L. 29-03-2004 N. 79 – Sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali. le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 5, della Legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.

3. Il comma 1 dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, è sostituito dal seguente: "1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonchè a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e

b), del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di Legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente Legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere".

4. All'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico- finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni

a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realiz zare

b) costi stimati per ciascuno degli interventi

c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento

d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi prece dentemente approvati

e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi".

5. Al comma 2 dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti T.C.D.L. 29-03-2004 N. 79 – Sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali. concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, nonchè della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico".

 

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